Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali - STATUTO

In vigore dal 15 Gennaio 2021 Secondo le modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria

ART. 1; COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA

In data 27/11/2000 si è costituita ASSOFERR – Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali. L’Associazione, costituita ai sensi dell’Art. 36 e segg. C.C., ha Sede in Roma. La sua durata è illimitata.

ART. 2; SCOPI

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di tutelare e rappresentare gli interessi e le istanze generali degli Associati in tutte le tematiche politiche, economiche, normative, tecniche che li riguardano. L’Associazione con gli stessi scopi sviluppa anche i contatti con altre Associazioni e Organismi, sia nazionali che esteri con le quali può istituire protocolli di intesa e partnership. Essa potrà aderire ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali che abbiano per scopo la tutela degli interessi comuni adottandone eventualmente anche il logo.
In particolare, l’Associazione:

  • a) Rappresenta gli Associati nei confronti delle Autorità preposte e dei Gestori dell’Infrastruttura Ferroviaria (GIF).
  • b) Ove previsto, e consentito, designa i propri rappresentanti negli Enti ed Organismi pubblici e privati e nelle Organizzazioni e Commissioni tecniche ed economiche, i quali provvedono ad una regolare informativa nei confronti dell’Associazione.
  • c) Provvede ad un adeguato servizio d’informazione, e assistenza verso gli Associati in materia di normative tecniche e contrattuali, nonché divulga notizie e comunicazioni di interesse Associativo.
  • d) Organizza, promuove, sostiene e partecipa a ricerche, studi, formazione, dibattiti e convegni su temi di natura e contenuti pertinenti con le finalità dell’Associazione.

ART. 3; ASSOCIATI ORDINARI, AGGREGATI ED ONORARI

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Associati Ordinari le Aziende che svolgono la loro attività in almeno uno dei seguenti Categorie:

  • Categoria Detentori Carri Ferroviari e ECM:
    Detentori di carri ferroviari per il trasporto merci registrati presso una Autorità o altro Soggetto riconosciuto dalla legislazione vigente.
    Soggetti Responsabili della Manutenzione (ECM).
  • Categoria Operatori di Manutenzione e produttori di materiale ferroviario e affini:
    Soggetti Responsabili della Manutenzione (ECM) solo per la funzione di esecuzione.
    Aziende di riparazione, manutenzione e bonifica di carri ferroviari dotati di impianti fissi o strutture mobili per l’esecuzione dei lavori.
    Aziende di consulenza tecnica, progettazione e produzione.
  • Categoria Operatori e Terminalisti Ferroviari Convenzionali
    Aziende di operatori, caricatori e utilizzatori del sistema rotaia che effettuano trasporti ferroviari utilizzando carri ferroviari convenzionali.
    Aziende titolari e gestori del “ultimo miglio ferroviario”, quali raccordi ferroviari e operatori di manovra secondaria, nonché i detentori di materiale rotabile per la manovra secondaria, i titolari e gestori di terminal terrestri, terminal ferroviari portuali, inland terminal e Aziende di servizi accessori ad essi collegati.
  • Categoria Operatori e Terminalisti Ferroviari Intermodali
    Aziende di operatori, caricatori e utilizzatori del sistema rotaia che effettuano trasporti ferroviari utilizzando carri ferroviari intermondali nonché unità di trasporto intermodali (UTI) e/o container.
    Aziende titolari e gestori del “ultimo miglio ferroviario”, quali raccordi ferroviari e operatori di manovra secondaria, nonché i detentori di materiale rotabile per la manovra secondaria, i titolari e gestori di terminal terrestri, terminal ferroviari portuali, inland terminal e Aziende di servizi accessori ad essi collegati.
  • Categoria Imprese Ferroviarie
    Le Imprese Ferroviarie, di trazione e manovra, dotate di Licenza di trasporto ferroviario rilasciata a norma della Legislazione Vigente, nonché i Detentori ed ECM di materiale rotabile per la trazione e manovra primaria.
All’atto dell’iscrizione ogni Associato Ordinario deve specificare a quali Categorie intende appartenere.
Al fine di agevolare una più ampia partecipazione all’Associazione è istituita la figura dell’Associato Aggregato.
L’Associato Aggregato a differenza dell’Associato Ordinario paga una quota associativa ridotta, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di Associato Aggregato può essere mantenuta al massimo per due anni sociali, trascorsi i quali l’Associato diventa di diritto Ordinario.
Fanno parte dell’Associazione il Presidente qualora nominato al di fuori della compagine associativa, le persone fisiche nominate dall’Assemblea per validi motivi di interesse dell’Associazione come Associati Onorari e i Past President.

ART. 4; DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione quale Associato Ordinario o Aggregato, va sottoscritta dal Titolare o legale rappresentante dell’Azienda, rivolta al Presidente dell’Associazione ed indirizzata alla Segreteria. Deve inoltre contenere l’esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, di impegno al puntuale pagamento dei contributi deliberati a norma dello stesso, di osservanza della disciplina sociale e di tutti i disposti dei competenti Organi dell’Associazione. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la scheda associativa compilata in ogni sua parte ed anch’essa sottoscritta dal Titolare o legale rappresentante dell’Azienda.
La scheda associativa, nella versione proposta dalla Segreteria e deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, conterrà, oltre al recapito al quale potranno essere validamente inviate tutte le comunicazioni dell’Associazione e il nominativo della persona che rappresenterà l’Azienda in seno ad ASSOFERR, tutte quelle informazioni che possono essere necessarie e funzionali all’attività dell’Associazione e al calcolo della quota associativa.
La domanda di iscrizione quale Associato Ordinario conterrà l’indicazione delle Categorie di appartenenza.
La Segreteria trasmette la domanda di iscrizione al Comitato Esecutivo .
La domanda di iscrizione viene vagliata e successivamente accolta, se del caso sottoponendola a determinate condizioni, o rigettata dal Comitato Esecutivo.

ART. 5; OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L’accoglimento della domanda di iscrizione obbliga l’Associato all’osservanza del presente Statuto e delle delibere prese dagli Organi Sociali.

L’Associazione comunica al richiedente l’accoglimento della richiesta di adesione unitamente alle quote Associative da pagare.

L’acquisizione della qualità di Associato diviene effettiva il giorno in cui il pagamento della quota associativa viene incamerata da parte dall’Associazione.

L’Associato si impegna a comunicare all’Associazione eventuali variazioni del nominativo che lo rappresenta in seno ad ASSOFERR nonché eventuali modifiche Societarie entro un mese dalla variazione avvenuta.

L’iscrizione impegna l’Associato per l’intero anno sociale; essa s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che ne sia data preventiva disdetta per iscritto entro il 31 Ottobre dell’anno precedente.

ART. 6; PERDITA E SOSPENSIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

a) per dimissioni;
b) per espulsione decisa dal Consiglio Direttivo, nei casi di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, su richiesta della Categoria di appartenenza, nonché, espressamente, in caso di morosità;
c) per recesso, nel caso di modificazioni sostanziali dello Statuto Associativo;
d) per l’apertura di procedure fallimentari.

In qualunque caso l’Associato è tenuto ad assolvere l’obbligo del versamento dell’intero contributo finanziario relativo all’anno sociale in corso e, se moroso, anche degli anni precedenti.

La perdita della qualità di Associato per dimissioni sopraggiunta dopo il 31 ottobre non esime lo stesso dal versamento della quota prevista per l’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo, a norma dell’Art. 21, può deliberare la sospensione della qualità di Associato per morosità fino all’incameramento di tutte le somme dovute.

ART. 7; DIRITTI DELL'ASSOCIATO

Gli Associati Ordinari regolarmente iscritti ed in regola col pagamento dei contributi sociali hanno diritto a:

  • Partecipare alle Assemblee dell’Associazione esercitando diritto di voto come previsto dall’Art. 11 del presente Statuto.
  • Partecipare alle riunioni delle Categorie di appartenenza.
  • Essere informati sulle attività e sulle iniziative della Associazione e delle singole Categorie.
  • Proporre, nelle Categorie di appartenenza, iniziative ritenute di interesse dell’Associazione.
  • Chiedere, nelle Categorie di appartenenza, pareri e suggerimenti su questioni di interesse generale.
Gli Associati Aggregati regolarmente iscritti ed in regola col pagamento dei contributi sociali hanno diritto a:
  • Partecipare alle Assemblee dell’Associazione in qualità di uditori senza diritto di voto.
  • Partecipare alle riunioni delle Categorie di appartenenza in qualità di uditori senza diritto di voto.
  • Essere informati sulle attività e sulle iniziative della Associazione e delle singole Categorie.
  • Chiedere, nelle Categorie di appartenenza, pareri e suggerimenti su questioni di interesse generale.

ART. 8; ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato Esecutivo;
d) Le Categorie Associative
e) Il Presidente;
f) I Revisori dei Conti;
g) Il Segretario Generale.
h) Il Responsabile delle Relazioni Istituzionali

Tutte le cariche elettive hanno una durata di 24 mesi.

ART. 9; ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE, VALIDITA’, DELIBERE

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli Associati; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 1° quadrimestre di ciascun anno solare, per la presentazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la trattazione delle proposte all’ordine del giorno.

L’Assemblea è convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero a domanda del Collegio dei Revisori dei Conti o quando ne sia fatta richiesta motivata da un gruppo di Associati che rappresenti almeno un terzo dei voti dell’Associazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima adunanza, nonché eventualmente della seconda adunanza per altro giorno; esso deve essere inviato al domicilio degli Associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno sette giorni.

L’Assemblea è composta dai rappresentanti delle Aziende associate o dai legali rappresentanti delle stesse. Sono ammesse deleghe a persone della stessa Azienda. Tali deleghe non contano ai fini del limite di deleghe previsto dall’art. 23, qualora che non siano conferite a rappresentanti di altre Aziende associate.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti degli Associati iscritti alla data di svolgimento della stessa.

In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti intervenuti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, da un Vice Presidente designato dal Presidente o dall’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, anche non Associato e, all’occorrenza, due Scrutatori fra i Soci e i Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, mediante votazione palese o segreta, col sistema che sarà di volta in volta stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente.

Alle Assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, anche i Soci Onorari.

ART. 10; ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell’Assemblea:

a) la determinazione e deliberazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b) l’elezione dei Revisori dei conti;
c) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
d) le modifiche dello Statuto;
e) la nomina di Associati Onorari (persone fisiche) su proposta del Consiglio Direttivo;
f) lo scioglimento dell’Associazione.
g) Nomina di fino a 2 Consiglieri Direttivi anche esterni all’Associazione.

ART. 11; DIRITTO DI VOTO

Gli Associati effettivi iscritti alla data di convocazione dell’Assemblea, in regola con il versamento delle quote Associative, hanno diritto ad un numero di voti, così calcolato:

a) 1 voto per ogni Categoria di appartenenza;
b) 4 voti per Grandi Operatori.

Si definiscono Grandi Operatori le Società che hanno un’attività economica e/o degli asset definiti con le relative soglie da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

E’ facoltà di ogni Società di dichiararsi autonomamente Grande Operatore pur non raggiungendo le soglie minime di attività economica e/o asset stabiliti dalla delibera del Consiglio Direttivo.

I voti sono tra loro cumulabili e ogni Associato Ordinario non potrà disporre di più del 10% dei voti totali.

Nelle riunioni di Categoria oltre al voto singolo l’Associato potrà cumulare i voti per i Grandi Operatori ma non quelli relativi all’appartenenza ad eventuali altre Categorie.

ART. 12; CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e dal Responsabile e Responsabile Aggiunto di ciascuna Categoria Associativa e da fino a 2 ulteriori Consiglieri nominanti dall’Assemblea anche all’esterno dell’Associazione.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

In caso di decadenza di un Consigliere la relativa Categoria provvederà entro un mese alla nomina del sostituto.

ART. 13; CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE, VALIDITA’, DELIBERE

Il Consiglio Direttivo è convocato, anche con la modalità remota, dal Presidente dell’Associazione o in sua mancanza dal Consigliere più anziano in età almeno quattro volte all’anno, e ogni volta che ne ravvisi l’opportunità.

Almeno una volta all’anno il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato in modalità non remota.

La convocazione deve essere comunicata almeno 3 giorni lavorativi prima dalla data stabilita, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e della modalità in cui si svolgerà. Il Consiglio deve essere convocato anche qualora ne sia fatta richiesta, recante la proposta dell’ordine del giorno e la modalità di svolgimento della riunione, da almeno quattro dei suoi componenti, o dalla maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisioni dei conti, entro 1 mese dalla richiesta.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri. Alle riunioni partecipano, con parere consultivo, il Segretario Generale, il Responsabile Relazioni Istituzionali e i Revisori dei conti. Possono partecipare, sempre con parere consultivo e se convocati, i Past President nonché altri Associati, anche limitatamente a specifici punti dell’ordine del giorno.

Ad ogni Consigliere è attribuito un voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza o in sua mancanza il Consigliere più anziano in età, determina la maggioranza.

ART. 14; ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) disporre l’ordinamento generale ed i servizi dell’Associazione e determinarne le relative spese e rimborsi;
b) eleggere il Presidente dell’Associazione e due Vice Presidenti Vicari.
c) Deliberare sul voto di sfiducia al Presidente in carica;
d) nominare il Segretario Generale e il Responsabile Relazioni Istituzionali - che possono anche essere persone estranee all’Associazione – e deliberare sull’eventuale struttura operativa necessaria allo svolgimento dell’attività di Segreteria, nonché i relativi compensi;
e) vigilare sull’attività delle Categorie al fine di preservare gli interessi generali delle altre Categorie e dei relativi Associati;
f) deliberare su ogni atto di carattere economico, patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
g) definire i parametri economici e patrimoniali, con le relative soglie, per la determinazione della qualità di Grande Operatore:
h) deliberare sui meccanismi di calcolo delle quote Associative e sulle relative entità degli stessi, nonché le ripartizioni di spese tra Categorie;
i) pronunciarsi in via insindacabile sulle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto;
j) approvare tassativamente ogni anno entro il primo trimestre i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione finanziaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
k) deliberare sull’utilizzazione delle eventuali eccedenze di bilancio. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

ART. 15; COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell’Associazione e dal Responsabile di ciascuna Categoria Associativa.

La carica di componente del Comitato Esecutivo è svolta a titolo gratuito.

In caso di decadenza di un componente del Comitato Esecutivo la relativa Categoria provvederà entro un mese alla nomina del sostituto.

ART. 16; COMITATO ESECUTIVO: CONVOCAZIONE, VALIDITA’, DELIBERE

Il Comitato Esecutivo é convocato, anche con la modalità remota, dal Presidente dell’Associazione o in sua mancanza dal Componente più anziano in età almeno quattro volte all’anno, e ogni volta che ne ravvisi l’opportunità.

Almeno una volta all’anno il Comitato Esecutivo dovrà essere convocato in modalità non remota.

La convocazione deve essere comunicata almeno 2 giorni lavorativi prima dalla data stabilita, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e della modalità in cui si svolgerà.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri. Alle riunioni partecipano, con parere consultivo, il Segretario Generale e il Responsabile Relazioni Istituzionali. Possono partecipare, sempre con parere consultivo e se convocati, altri Associati, anche limitatamente a specifici punti dell’ordine del giorno.

Ad ogni Componente è attribuito un voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o in sua mancanza il Consigliere più anziano in età, determina la maggioranza.

ART. 17; ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Spetta al Comitato Esecutivo:

a) promuovere le azioni da svolgere per l’attuazione degli scopi sociali;
b) attuare, coordinare e controllare l’attività dell’Associazione con l’obiettivo di realizzare gli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea;
c) promuovere le istanze delle singole Categorie Associative;
d) deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi Associati;
e) ratificare le decisioni prese in caso d’urgenza dal Presidente;
f) relazionare il Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
g) deliberare sull’adesione ad altre Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, Associazioni, Enti, Istituti, ed altri organismi similari e designare il relativo rappresentane;

ART. 18; PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

I Responsabili di Categoria assumono contestualmente la carica di Vice Presidente

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 24 mesi.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, sia nei confronti degli Associati che dei terzi o di qualsiasi altro Ente od Autorità, nonché in giudizio.

Il Presidente dà esecuzione ai deliberati dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Nei casi urgenza, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti Vicari, può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, dandogliene comunicazione immediata e chiedendo la ratifica alla prima riunione utile. Qualora il Presidente fosse soggetto ad un impedimento temporaneo le funzioni in questo caso saranno svolte dal Vice Presidente Vicario più anziano sentito l’altro Vice Presidente Vicario.

Il Presidente uscente, salvo diverse indicazioni dell’Assemblea, assume di diritto la carica di Past President.

Nel corso di una riunione non remota del Consiglio Direttivo, la maggioranza dei Consiglieri presenti può proporre il voto di sfiducia al Presidente. Qualora la sfiducia venga approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente decade dal suo mandato e la riunione del Consiglio Direttivo si considera terminata, anche se non ha esaurito la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno.

In caso di decadenza del Presidente il Vice Presidente più anziano in età ne assume le veci ed entro 30 giorni, riconvoca il Consiglio Direttivo ponendo all’ordine del giorno come primo punto l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 19; REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, eletti dall’Assemblea, vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e delle Categorie. Possono effettuare verifiche di cassa e contabili e devono riscontrare l’esattezza dei bilanci e controfirmarli. Relazionano l’Assemblea sul rendiconto economico e finanziario. Possono essere chiamati a partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti possono essere rieletti.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica Associativa.

ART. 20; CATEGORIE

Gli appartenenti alle Categorie degli Associati (Art. 3) nominano il loro Responsabile, nonché un Responsabile Aggiunto.

Essi possono essere sostituiti durante il biennio di carica per decisione della Categoria. In caso di sostituzione sia il Responsabile che l’Aggiunto sostituiti decadono da tutte le cariche associative.

Una Categoria per essere legalmente valida dovrà essere composta da almeno 3 Associati. Nel caso di non raggiungimento di tale soglia la Categoria si riterrà sospesa e il Responsabile di Categoria, nonché l’aggiunto, non sono nominati. In caso di Categoria già operante, che nel corso delle proprie attività scenda sotto la soglia dei due Associati, sarà conseguentemente sospesa e i Responsabili perderanno le loro cariche associative.

Ogni Categoria è autonoma nello svolgimento della propria attività purché non in contrasto o lesiva degli interessi generali di altra categoria o dell’Associazione nel suo insieme.

Il Responsabile di Categoria convoca le riunioni di Categoria con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.

La Categoria tramite il proprio Responsabile informerà regolarmente il Comitato Esecutivo della propria attività.

Il diritto di voto che ogni Associato può esercitare nelle proprie Categorie di appartenenza, è quello stabilito all’Art. 11.

Qualora la Categoria desideri designare propri Rappresentanti o Delegati in Enti, Associazioni e Istituzioni esterne ne indica il nominativo al Comitato Esecutivo che ne effettua la nomina. Il Consiglio può rifiutare la proposta, motivandola, e richiedere alla Categoria una indicazione alternativa.

Per il proprio funzionamento ogni Categoria delibera un proprio regolamento interno che non deve essere in contrasto con i principi del presente Statuto.

La Categoria può determinare un quota di Categoria per coprire i propri costi di funzionamento nonché l’utilizzo esclusivo di quota parte della Struttura Associativa.

ART. 21; IL SEGRETARIO GENERALE E IL RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI

Sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Sovrintendono e partecipano a tutti gli aspetti organizzativi della vita Associativa.

Applicano le direttive del Presidente, le delibere dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Sovraintendono alla gestione amministrativa contabile – compresa l’apertura, chiusura e gestione di conti correnti bancari – nonché la compilazione del bilancio economico dell’Associazione.

Partecipano alle sedute dei vari organi dell’Associazione con facoltà di proposta.

Stipulano, su delibera del Consiglio Direttivo, gli accordi con i fornitori esterni.

Assicurano il regolare flusso di informazioni all’interno e verso l’esterno dell’Associazione.

Per tutte le attività, non svolte direttamente, possono avvalersi di adeguata struttura operativa di collaboratori secondo delibera del Consiglio Direttivo e compatibilmente con il budget stabilito.

Il Segretario Generale assiste i Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza.

ART. 22; CONTRIBUTI

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) contributi Associative annue da versarsi entro 60 giorni dall’inizio di ogni esercizio sociale che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
b) proventi vari ed eventuali, ivi comprese le contribuzioni volontarie;

Le misure del contributo Associativo annuo e i relativi parametri sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 30 Settembre dell’anno precedente.

Gli Associati sono tenuti a coprire nella medesima proporzione del contributo ordinario annuo l’eventuale disavanzo di bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea qualora non completamente coperto dal fondo avanzi di gestione.

ART. 23; MOROSITA’

Un Associato è dichiarato moroso qualora non abbia versato la quota dovuta entro il termine di cui all’articolo 22. La dichiarazione di morosità comporta l’obbligo di pagamento della quota arretrata entro i successivi 30 giorni. Scaduto questo termine il Consiglio Direttivo può dichiarare la sospensione della qualità di Associato fino all’avvenuto incameramento delle somme dovute.

Passati inutilmente ulteriori due mesi, dietro delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente, può adire le vie legali provvedendo, nel contempo ed indipendentemente dall’esito di tale procedura, alla espulsione dell’Associato moroso.

ART. 24; SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo con decisione inappellabile delibera sui provvedimenti di sanzione disciplinare a carico degli Associati con:

a) La censura; qualora l’Associato non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto o alle delibere dell’Associazione
b) La sospensione o l’espulsione dall’Associazione, per morosità (art. 23)
c) La sospensione o l’espulsione qualora l’Associato abbia commesso atti o mancanze che rechino danno al prestigio ed agli interessi morali e materiali dell’Associazione.

La delibera di espulsione deve essere adottata con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

La sospensione o l’espulsione non esonera l’Associato dagli obblighi di pagamento di contributi maturati.

ART. 25; MODALITA’ DI RIUNIONE E REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO

Se non ricorrono motivi di particolare urgenza – e qualora lo Statuto non disponga diversamente – tutte le convocazioni vanno inviate a mezzo telefax e/o e-mail, specificando modalità, tempi, luogo nonché il relativo ordine del giorno della riunione. La formulazione della convocazione di una riunione spetta:

1. al Presidente, per le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
2. al Responsabile di Categoria per le riunioni della Categoria.
3. a chi altri a norma dello Statuto può richiedere la convocazione della riunione.

Deve essere conservata – a cura della Segreteria Generale – evidenza scritta di tutte le delibere e delle votazioni intervenute nel corso delle riunioni.

Al fine di migliorare ed ottimizzare il funzionamento dell’Associazione sono consentite modalità di riunione diverse da quelle convenzionali anche attraverso l’utilizzo di strumenti telematici quali E-mail, teleconferenza e simili. Queste modalità di riunione sono qualificate come “remote”.

Tali modalità sono riservate a tutte le riunioni Associative ad esclusione dell’Assemblea;

Le riunioni con modalità remota si intendono come svolte presso la Sede dell’Associazione.

Nel caso di riunione remota svolta via e-mail le deliberazioni vengono adottate stabilendo un termine congruo entro cui i partecipanti possono esprimere il proprio parere inviando apposita E-mail al Segretario Generale. Risulterà presente a tali riunioni chi esprime un voto con le modalità sopra riportante anche se di astensione.

La partecipazione alle riunioni non remote può avvenire:

  • di persona
  • per delega
  • a distanza
La partecipazione per delega deve essere comunicata al Segretario Generale entro il secondo giorno lavorativo antecedente la riunione e può comprendere indicazioni vincolanti di voto, nonché comunicazioni brevi su uno o più punti all’ordine del giorno da leggersi a cura del delegato in riunione. Il delegato deve esibire copia della comunicazione di delega, che deve essere scritta e può essere trasmessa per posta, telegramma, telefax o e-mail.

La partecipazione per delega non è ammessa per le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Chi partecipa per delega viene dato per presente con specifica nel verbale partecipazione.

Alle riunioni dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria sono ammesse massimo tre deleghe per Associato.

ART. 26; CODICE ETICO

La qualità di Associato comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, le imprese Associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti di ASSOFERR il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

Le imprese Associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza di ASSOFERR ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Le imprese Associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione.

All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l’espulsione dall’Associazione.

ART. 27; ORDINAMENTO GIURIDICO E FORO ESCLUSIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Per tutte le controversie tra Associati e Associazione il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

ART. 28; MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per le delibere di modifiche allo Statuto Sociale o di scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti degli Associati, in prima convocazione, oppure di almeno i due terzi dei voti presenti, in seconda convocazione, sempreché rappresentino almeno un terzo dei voti degli Associati alla data di svolgimento dell’Assemblea.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà sulla devoluzione del patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nominando un Liquidatore.

L’Associato, che prima dello scioglimento, cessi a qualunque titolo di appartenere all’Associazione non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio sociale o sui beni che lo costituiscono.